Amministrazione Trasparente

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Ente Parco del Fiume Sarno (SA)

  

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

 

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Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

In questa sezione è possibile trovare le informazioni relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità nell'Amministrazione

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Mario Minoliti

Tel. 081-966649 - fax: 081-5137641  - mail: amministrazione.parcosarno@asmepec.it

Decreto presidenziale n. 12 del 10.04.2015

Accesso civico

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico

L'istituto prevede l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile dell’accesso civico dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa.

Oggetto dell’accesso civico non sono, dunque, però tutti i dati e i documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prescrive la pubblicazione obbligatoria.

Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. In quest'ottica si devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, tuttavia, non blocca la pubblicazione degli stessi, che devono essere semplicemente "depurati" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.
L'amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

E' opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

·         Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico

 

 

 

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